Niente reato di mancato mantenimento se il padre in ritardo versa il doppio
Non sussiste il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare quando l'ex, tenuto al versamento, non si sia attenuto ai tempi del versamento, ma che in definitiva con saltuari raddoppi di quanto dovuto mensilmente, abbia corrisposto il quantum per il mantenimento del figlio. Euro più, euro meno. Questo il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza 15 maggio 2017 n. 24050.
La vicenda - La Corte si è trovata alle prese con una vicenda in cui il Tribunale di Ascoli Piceno aveva riconosciuto la responsabilità penale di un padre per non aver corrisposto l'assegno alla moglie separata. L'uomo non aveva versato interamente l'importo mensile prossimo ai 600 euro alla moglie e non aveva partecipato a spese straordinarie legate a spese mediche e sportive. La Corte di appello di Perugia, invece, ha riformato la decisione di primo grado e ha assolto il padre perché il fatto non costituiva reato. Di qui l'impugnazione della donna in Cassazione con riferimento all'articolo 570 del codice penale, assumendo la ricorrente di non aver tenuto in debito conto la Corte d'appello la reiterazione del reato, il bisogno del minore relativo al momento del mancato mantenimento previsto dalla sentenza civile, per una mancata contribuzione totale di circa 1400 euro.
La posizione della Corte - La Cassazione ha rigettato la richiesta della ex in quanto - sulla base della ricostruzione effettuata dai giudici di seconde cure - rimaneva fuori soltanto la spesa di 30 euro per un certificato medico. E così l'esiguità dell'inadempimento a fronte peraltro di un arco temporale decisamente ampio e lo spontaneo raddoppio del versamento in alcuni mesi dell'anno hanno indotto i giudice di merito a escludere che si trattasse di un inadempimento tale da non poter avere una rilevanza penale. La Cassazione ha enunciato pertanto il principio secondo cui «deve escludersi ogni automatica equiparazione dell'inadempimento dell'obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale e, nell'ipotesi di corresponsione parziale dell'assegno stabilito in sede civile per il mantenimento, il giudice penale deve accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari, ivi compresa l'oggettiva rilevanza del mutamento di capacità economica intervenuta, in relazione alla persona del debitore».
Conclusioni - Nel caso di specie - si legge poi nella sentenza - la Corte d'appello non ha valutato l'esiguità degli inadempimenti per escludere l'elemento materiale del reato ma per escludere la volontà dell'imputato di rendersi inadempiente giacché fondata anche sulla considerazione dell'arco temporale del procedimento oltre che dei doppi versamenti talvolta effettuati, ritenuti poco compatibili con la volontà di non adempiere agli obblighi di mantenimento posti a carico dell'ex marito.