LO STATO NON DIMENTICA LE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE - La domanda per l'indennizzo va presentata al Prefetto -

LO STATO NON DIMENTICA LE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE - La domanda per l'indennizzo va presentata al Prefetto -

di Angela Falcone

Le vittime di violenza vanno risarcite e lo Stato deve provvedere sempre sia quando e' ignoto l'autore della violenza sia quando il responsabile non ha i mezzi per provvedere all'indennizzo.

Ci sono voluti 33 anni perche' lo Stato italiano emanasse una legge che facesse propria sia la Convenzione Europea del 24 novembre 1983  che all'art. 2 prevedeva il risarcimento a carico dello Stato laddove la riparazione non poteva essere garantita interamente da altre fonti, sia la  Direttiva 2004/80/CE del 29 aprile 2004 che ha ribadito che ogni stato membro dovrebbe garantire alle vittime di reati violenti un risarcimento/indennizzo equo ed adeguato.

33 anni, dunque,  per emanare la legge  n. 122 del 07.07. 2016, poi modificata con la legge n. 167 del 20.11.2017 che ha abrogato la norma che limitava l'accesso all'indennizzo solo a quelle vittime che avevano avuto accesso al gratuito patrocinio per armonizzarla con la  legge n.103 del luglio 2017 che aveva escluso il limite del reddito per le vittime di violenza per accedere al gratuito patrocinio.

I nuovi valori di indennizzo sono stati pubblicati con decreto del 24.01.2020, questi i nuovi importi:

    euro 50 mila per il reato di omicidio;
    euro 60 mila solo per i figli delle vittime di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona legata da relazione affettiva;
    euro 25 mila per il delitto di violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza della minore gravita' (art. 609 bis, comma 3, codice penale);
    euro 25 mila per le lesioni personali gravissime (art. 583, comma 2, codice penale);
    euro 25 mila per la deformazione dell' aspetto mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies,codice penale).

Ogni vittima di reato doloso commesso con violenza puo', nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio o dall'ultimo atto  dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale,  presentare domanda al Prefetto della provincia in cui risiede per ottenere l'indennizzo.



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