E' legittimo l'uso della spray al peperoncino se non ha fine di offesa ma di difesa

E' legittimo l'uso della spray al peperoncino se non ha fine di offesa ma di difesa

La sottrazione del dispositivo costituito da una bomboletta contenente gas urticante (oleoresin capsicum: spray al peperoncino) idoneo a provocare irritazione degli occhi, sia pure reversibile in un breve tempo, alla categoria degli oggetti atti a offendere di cui all'articolo 4 della legge n. 110 del 1975 è subordinata non solo alla condizione di conformità alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 1, comma 1, del Dm 12 maggio 2011 n. 103 (approvazione del regolamento sulla definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum ), ma anche alle modalità di impiego esclusivamente finalizzate all'autodifesa personale, mentre l'impiego come mezzo d'offesa comporta la piena e incondizionata applicazione della normativa in tema di armi. Lo ha detto la Cassazione con la sentenza n. 10889 del 6 marzo 2017. Da queste premesse, in una vicenda peraltro risalente a epoca anteriore al decreto del ministro dell'Interno 12 maggio 2011 n. 103, la Corte ha ritenuto correttamente ritenuta l'aggravante prevista per il reato di lesioni personali dall'articolo 585 del Cp, in ragione non solo dell'epoca di commissione del reato, ma anche in ogni caso dell'accertato impiego come mezzo di offesa da parte dell'imputato, chiamato a rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.Si deve ritenere che è consentito il porto giustificato da esigenze di autodifesa della bomboletta spray al peperoncino, a far data dall'entrata in vigore del 12 maggio 2011 n. 103, in presenza delle concorrenti condizioni che il preparato rispetti le specifiche tecniche stabilite nell'articolo 1 del decreto ministeriale e che lo strumento non venga utilizzato con finalità di offesa. Per converso, l'assenza delle richiamate condizioni, o di una di esse, porterebbe a qualificare il fatto come penalmente rilevante. Sotto questo profilo, pur in presenza di una interpretazione non univoca, sembra preferibile sostenere che il fatto integra gli estremi della contravvenzione di porto abusivo di armi , e non, invece, del delitto previsto dall'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967 n. 895, e successive modificazioni, trattandosi di oggetto non ricompreso né tra le armi da guerra o tipo guerra, né tra le armi comuni da sparo (in termini, sezione I, 7 gennaio 2016, Delmastro).


Ne consegue comunque che l'utilizzo dello spray per provocare lesioni, integra certamente l'aggravante di cui all'articolo 585, comma 2, del Cp, trattandosi pur sempre di fatto commesso utilizzando uno strumento atto a offendere, il cui porto sarebbe consentito solo in presenza di un giustificato motivo, e non certo per aggredire e offendere.

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